07/07/2025 - Ratio Agricoltura
A cura del SistemaRatio
CONTRIBUTI INPS COLTIVATORI DIRETTI: COSA SI PUò DEDURRE DAVVERO?
In questo periodo dichiarativo la questione della deducibilità dei contributi previdenziali versati dai coltivatori diretti ha creato e crea non pochi dubbi e interpretazioni contrastanti, tanto da richiedere l’intervento dell’Agenzia delle Entrate e dei giudici per chiarire come comportarsi.
Il problema nasce soprattutto quando il titolare dell’impresa familiare agricola versa i contributi per conto dei propri familiari collaboratori (i cosiddetti coadiuvanti). La legge, infatti, non prevede in modo esplicito che questi contributi possano essere scaricati dalle tasse da parte dei familiari stessi.
Il motivo? Manca un vero e proprio “diritto di rivalsa”, cioè la possibilità per il titolare di farsi rimborsare dal familiare la quota versata per lui.
Va ricordato che nelle imprese artigiane o commerciali, invece, questo diritto esiste ed è riconosciuto con la L. 233/1990. Significa che l’imprenditore può richiedere al collaboratore familiare la parte di contributi pagata per lui, e quest’ultimo può poi dedurre quella somma nella sua dichiarazione dei redditi.
Nel settore agricolo, la stessa possibilità non è riconosciuta. Il coltivatore diretto non può far valere un diritto di rivalsa verso i propri familiari, perché la norma non lo prevede.
Pertanto, anche se paga regolarmente i contributi per i coadiuvanti, questi ultimi non possono essere dedotti dalle imposte, concetto peraltro ribadito anche dall’Amministrazione Finanziaria, nella risposta n. 248/2019.
Tuttavia, c’è però un’importante eccezione: se i familiari per cui il coltivatore diretto versa i contributi sono fiscalmente a suo carico, allora la deduzione è ammessa. In questo caso, non si parla più di diritto di rivalsa, ma si applica una regola generale prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Secondo l’art. 10, infatti, si possono dedurre anche i contributi pagati per le persone a carico, purché siano previsti dalla legge e non siano già stati dedotti altrove.
Tale concetto è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34169/2019.
La stessa Agenzia delle Entrate, con riferimento ai contributi agricoli versati dai lavoratori autonomi, ha indicato che sono deducibili:
le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento; i contributi sono deducibili anche se versati nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 3.4);
i contributi agricoli unificati versati all’Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 4.2.1).