05/03/2025 - Ratio Agricoltura
A cura del SistemaRatio
RISTORI PER LA SICCITÀ
Buone notizie per gli imprenditori agricoli delle Regioni del Sud Italia, nella fattispecie Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Il decreto Masaf 23.12.2024, n. 675528 stabilisce, infatti, le regole per l’erogazione del sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi.
La dotazione finanziaria ammonta a € 112,2 milioni a compensazione dei danni subiti dalla siccità nel primo semestre del 2024.
Nel complesso l’intervento interessa 796.201 ha, di cui 452.533 con un danno compreso tra il 30% e il 50%, 212.662 con danno compreso tra il 50% e il 70% e 131.006 con danno superiore al 70%.
Il sostegno, calcolato da Agea Coordinamento, è differenziato in 3 livelli di aiuto in relazione alle seguenti fasce: per cali produttivi compresi tra il 30% e il 50% rispetto al potenziale, si applica il coefficiente 1, per riduzioni tra il 50% e il 70% si applica l’indice 1,5, per cali produttivi superiori al 70% il coefficiente sale a 2.
Il contributo da erogare è determinato prendendo le superfici agricole investite a seminativi presenti nel fascicolo aziendale alla data del 15.05.2024. Pertanto, il regime di aiuto sarà applicato in modalità automatica e con procedure amministrative ridotte.
Gli Organismi pagatori provvedono all’istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all’esecuzione dei pagamenti entro il 30.04.2025. Eventuali pagamenti integrativi gravanti sul cofinanziamento nazionale sono eseguiti entro il 31.07.2025, sulla base delle disposizioni impartite da Agea Coordinamento con apposita circolare.
L’allegato al D.M. riporta la metodologia per l’individuazione dell’evento siccità, la metodologia per la determinazione dei danni alle produzioni nonché la metodologia per la determinazione degli importi indennizzabili ad ettaro nelle 8 regioni colpite e riporta l’elenco dei Comuni con il relativo livello di danno quantificato e le superfici totali coltivate.